IL nuovo Codice della strada: le modifiche non finiscono mai!
| Il
Parlamento italiano ha convertito nella Legge 17.8.2005,
n. 168 il Decreto Legge 30.6.2005, n. 115, nel cui testo
sono previste alcune importanti modifiche al codice della
strada. I punti trattati dalla novella riguardano direttamente anche i servizi di Polizia stradale e quindi tutto il personale della polizia locale. In sintesi è opportuno, ora, riassumere quali sono state le modifiche ai vari articoli del codice della strada, che sono stati oggetto di emendamenti. 1) Targatura dei ciclomotori. All'art. 97 c.d.s, che riguarda la circolazione dei ciclomotori, è stato stabilito che la targa, oltre ad essere personale, dev' essere abbinata ad un solo veicolo. Resta così riaffermato il principio che il ciclomotore ha una targa ed ha un intestatario del certificato di circolazione. Trattasi in verità di una piccola novità che rafforza, però, tale concetto. 2) Conseguimento certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori. Novità di maggiore portata e modifica sostanziale alla disciplina della guida di ciclomotori è rappresentata dagli emendamenti apportati all'art. 116 c.d.s.. A decorrere dallo scorso 1 ottobre, infatti, la guida di ciclomotori è consentita ai maggiorenni muniti di patente di guida, oppure a coloro che, non essendone titolari, conseguono il certificato di idoneità alla guida. 3) Altro caso di revoca della patente. Particolare menzione merita la novella, con la quale è stato introdotto nel codice della strada il nuovo articolo 130 bis, relativo alla revoca della patente di guida in caso di violazione che provochino la morte di altre persone. Trattasi di un ampliamento dell'istituto di cui all'art. 130 c.d.s., ma che in effetti riguarda una nuova sanzione amministrativa accessoria all'accertamento del reato di omicidio colposo. In sostanza si tratta di una specifica fattispecie dell'ipotesi, contemplata dal comma 3 dell'art. 222 e non già di un provvedimento amministrativo, adottabile a seguito della perdita di uno dei requisiti necessari per ottenere il rilascio della patente di guida. 4) Proventi sanzionatori per l'educazione stradale nelle scuole. Di diretto interesse della Polizia Municipale è invece l'emendamento dell'art. 208, comma 4, con il quale è stata prevista una particolare voce di destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, al fine di effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale ed organizzati dagli organi di polizia locale. 5) Nuove disposizioni per il sequestro e la confisca. Per concludere questo sommario esame delle modifiche apportate al codice della strada, con l' ormai consolidata consuetudine biennale dei decreti agostani( id est: del mese di Agosto) , vanno evidenziate due questioni riguardanti le procedure per il sequestro e la confisca , quando il veicolo, oggetto del provvedimento, è un ciclomotore o un motociclo. Con l'inserimento degli altri due commi all'art. 213 è stato infatti stabilito che il sequestro in tal caso avviene mediante la rimozione ed il trasporto del mezzo in un luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214 bis, cioè presso quei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio, a cura dell'organo di polizia che procede. 6) Novità sulla sanzione del fermo amministrativo. Anche l'art. 214 relativo al fermo amministrativo dei veicoli ha subito variazioni di rilievo proprio sul punto relativo al fermo nei confronti di ciclomotori e motocicli. A questo articolo è stato aggiunto il comma 1-ter che ha previsto come tale sanzione accessoria venga disposta dell'organo di polizia mediante la rimozione e il trasporto del veicolo nel luogo di custodia previsto ai sensi del citato art. 214bis. La procedura di contestazione rimane la stessa con menzione nel verbale di contestazione e trattenimento del documento di circolazione presso l'organo di polizia che procede alla confisca . Restano ferme ed applicabili anche in questo caso le disposizioni sul pagamento delle spese di custodia e l'avviso scritto per l'assunzione della custodia da parte del proprietario o di uno degli altri soggetti indicati nell'art. 196 del c.d.s ( principio di solidarietà tra colui che ha commesso l'infrazione ed il proprietario del mezzo). È incostituzionale l'art. 25 d.p.r. 29.9.73 n. 602, come modificato dal D.Leg. 27.4.01 n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 29.9.73 n. 600. Come ricordato in sentenza, la questione della legittimità costituzionale del termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento era stata affrontata dalla Corte costituzionale con ord. 1.4.2003, n. 107, Foro it. 2003, I, 1297, la quale, nel rilevare che il tenore letterale dell'art. 25 d.p.r. 29.9.73 n. 602 si presta ad essere inteso nel senso che il termine da esso previsto è perentorio, ha respinto come manifestamente inammissibile per non avere il giudice rimettente compiuto il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice prima di proporre l'incidente di costituzionalità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.p.r. 602/73 nella parte in cui non prevede che al contribuente soggetto all'accertamento formale ex art. 36 bis d.p.r. 29.9.73 n. 600 sia anche notificata la cartella esattoriale nel termine di cui all'art. 43 d.p.r. 600/73, ne in altro termine perentorio, così lasciandolo indefinitamente esposto alla pretesa del fisco e menomato, per la distanza tra fatto e contestazione, nel diritto di difesa. La Consulta non si limita a pronunciare l'incostituzionalità dell'art. 25 d.p.r. 602/73, ma prende anche posizione sulla modifica operata dall'art. 1 30.12.04 n. 311, a tenore del quale il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, rilevando che, in assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo: sul punto v. Cass. 5.10.2004 n. 19865, Foro it. 2005, I, 717, secondo cu il termine di decadenza fissato per la formazione e la trasmissione dei ruoli all'intendente di finanza dall'art. 17, I° comma, d.p.r. 602/73 deve ritenersi applicabile anche alla consegna dei ruoli all'esattore (la sentenza è annotata da Tinelli, sulla perentorietà del termine per la consegna del ruolo, in riv. Giur. Trib. 2005, 114). |
| LA PATENTE A PUNTI | ||
Patente a punti, Confisca di Moto e Ciclomotore se si commette anche la più banale infrazione, patentino per i ciclomotori, ritiro patente per chi 2 volte in due anni non usa le cinture di sicurezza, o il casco, innalzamento del limite massimo di velocita' sulle autostrade a 3 corsie a 150 km orari . E' quanto prevede il nuovo Codice della Strada. La patente a punti è in vigore da lunedi' 30 giugno 2003, mentre il patentino per i ciclomotori andra' a regime dal 1° luglio 2004. Tra gli inasprimenti di alcune sanzioni, spicca quello sul mancato uso della cintura di sicurezza: comportera', nei casi piu' gravi, il ritiro del permesso di guida. Per contro, si potra' correre un po' di piu' in autostrada, almeno sulle carreggiate a tre corsie, dove il limite massimo sara' di 150 chilometri orari, contro i 130 attuali. Un innalzamento che ''sara' a discrezione dei concessionari autostradali delle singole tratte'', questa possibilita' dipendera' dalle caratteristiche dei singoli tratti, dalle condizioni del traffico, dalla situazione meteorologiche, oltre che dalla casistica degli incidenti che insistono su particolari tratte nell'ultimo quinquennio. Sempre in ambito autostradale la corsia di destra non sara' piu' a traffico lento ma diventa a velocita' normale. |
Patente a punti, patentino per i ciclomotori, educazione stradale nelle scuole e molte altre novità.
Per i limiti di velocità, il testo di legge, riduce quelli attuali di 20 Km/h in caso di precipitazioni atmosferiche.
Arriva la patente a punti, partendo da un tetto di 20 punti, se ne perderanno in quantità variabile da uno a 10, secondo l infrazione commessa, ma chi ha la patente da 5 anni, vedrà detrarsi il doppio dei punti. Esauriti i punti, la patente non sarà più valida e quindi sospesa. Per riaverla, bisognerà frequentare un corso di aggiornamento di educazione stradale, recuperando così 6 punti, si ritorna a 20, dopo tre anni senza infrazioni. La sottrazione dei punti, si aggiunge alla sanzione e alla sospensione della patente, quando prevista.
Per i ciclomotori, nel nostro caso le mitiche Vespe 50, sono previste sanzioni per chi esegue modifiche non autorizzate e probabilmente diventerà obbligatoria una targhetta antimanomissione(cos è un sigillo che non permette di accedere al motore per la normale manutenzione?).
Ci vorrà la patente anche per i cinquantini, (pensate ai vecchietti che li guidano da una vita perché non richiedevano patente)
La buona notizia, se confermata, finalmente anche in Italia si potrà viaggiare in due, se le caratteristiche del mezzo lo permettono, purché alla guida ci sia un maggiorenne, ma purtroppo questo non vale per le Vespe classiche, omologate per una sola persona, come quasi tutti i ciclomotori in circolazione.
Faro anabbagliante e luci di posizione sempre accese per auto moto e ciclomotori, (saranno contenti i produttori di lampade, un po meno quelli di interruttori luci) anche in città sotto il sole che spacca le pietre.
Visto che ci considerano cechi come talpe, tanto valeva mettere l' obbligo di un radar di bordo, se invece il principio che ha ispirato la legge è quello della stravaganza e irrazionalità, perchè non fare luci accese di giorno e spente di notte? Sarebbe stato ancora più simpatico..
Istituzione di un registro pubblico (PRA) per i ciclomotori, (ma allora diventano motocicli limitati in velocità?) e nuva targa, perchè a noi piace buttare i soldi, non ci si poteva pensare quando è stato istituito l' obbligo della targhetta ? Forse è la scusa buona per costringerci a pagare il bollo anche se non li usiamo e per incassare comunque soldi con i pasaggi di proprieta? Sperto proprio di no, andare a spennare polli già spennati, non mi sembra molto corretto.
Ma siamo nelle loro mani, siamo voluti entrare a tutti i costi in Europa, e da questa prenderne sempre con sudditanza, già vista nella storia del nostro paese, tutte le limitazioni che nordici burocrati, certamente non amanti della Vespa ne personalmente toccati da qualsiasi trovata, escogiteranno. Non abbiamo voluto mantenere in nostro orgoglio nazionale, oroglio che si sognano tutti gli altri paesi del mondo, quindi " chi è causa del suo mal, pianga se stesso ",
Dove arriveremo marciando di questo passo? E che tristezza !!!
Le
sanzioni più frequenti:
Si
parte da 20 punti e si sottraggono:
PUNTI |
|
| Violazione
dell' obbligo di moderare la velocita' nel caso di
visibilita' limitata, curve, intersezion i |
8 |
| Gare
in velocita' con veicoli a motore |
10 |
| Eccesso
di velocita' di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h |
2 |
| Eccesso
di velocita' oltre 40 km/h |
10 |
| Guida
contromano |
4 |
| Guida
contromano nel caso di curve, raccordi convessi o scarsa
visibilita' o di strade divise in carre ggiate separate |
10 |
| Marcia
normale sulla corsia di sorpasso |
4 |
| Mancata
osservazione dello stop |
6 |
| Mancata
osservanza dell' obbligo di dare precedenza |
5 |
| Inosservanza
dei segnali ad eccezione di quelli di divieto di sosta e
di fermata |
2 |
| Passaggio
con il semaforo rosso |
6 |
| Comportamento
inadeguato al passaggio a livello |
6 |
| Mancato
accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso
e violazione delle regole di sorpasso dei tram |
3 - 2 |
| Mancato
rispetto delle regole del sorpasso |
5 |
| Violazione
reiterata dei piu' gravi divieti di sorpasso |
10 |
| Violazione
delle norme relative alla distanza di sicurezza |
3 |
| Infrazioni
di cui al comma 4 da cui sia derivata collisione con
danno ai veicoli tale da applicarne la revisione e
reiterate nell' arco di 2 anni |
5 |
| Collisioni
dovute all' inosservanza della distanza di sicurezza
dalla quale derivino lesioni gravi alle persone |
8 |
| Violazione
delle disposizioni sull' incrocio tra veicoli nei
passaggi ingombrati o su strade di montagna da cui sia
derivata collisione e reiterate nell' arco di 2 anni |
5 |
| Collisione
derivante dalla violazione delle disposizioni sull'
incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade
di montagna da cui derivino lesioni gravi alle persone |
8 |
| Inosservanza
delle disposizioni sull' uso delle luci di segnalazione
dei veicoli e dei ciclomotori |
1 |
| Violazione
delle regole di uso dei proiettori di profondita' |
3 |
| Inosservanza
delle disposizioni sull' uso delle luci per i veicoli a
motore o per i loro rimorchi o uso improprio dei
dispositivi luminosi |
1 |
| Inversione
di marcia in prossimita' o in corrispondenza di incroci,
curve o dossi |
8 |
| Violazione
delle norme di comportamento in caso di inversione di
marcia o altre manovre pericolose |
2 |
| Violazione
dell' obbligo di sgombero della carreggiata da eventuali
ingombri provocati dal proprio veicolo; obbligo di
posizionare il triangolo ed avvertire l' ente
proprietario della strada od un organo di polizia |
2 |
| Mancata
adozione delle necessarie cautele nel caso di caduta del
carico |
4 |
| Mancata
segnalazione di veicolo fermo |
2 |
| Inosservanza
delle disposizioni sulla sistemazione del carico |
3 |
| Inosservanza
delle disposizioni sul traino di veicoli in avaria |
2 |
| Eccedenza
della massa complessiva del veicolo rispetto a quella
prevista |
da 1 a 4 |
| Inosservanza
delle disposizioni su trasporti eccezionali |
3 |
| Eccedenza
della massa complessiva del veicolo rispetto a quella
prevista del caso di trasporto di merci pericolose |
4 |
| Trasporto
di merci pericolose senza autorizzazione o mancato
rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione |
10 |
| Violazione
delle norme generali previste per il trasporto di merci
pericolose |
10 |
| Violazione
delle norme relative ai disposizione di equipaggiamento e
protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle
istruzioni di sicurezza in caso di trasporto di merci
pericolose |
2 |
| Trasporto
di un numero di persone superiore a quello consentito su
veicoli diversi dalle autovetture affidati abusivamente a
terzi |
4 |
| Trasporto
di un numero di persone superiore a quello consentito su
autovetture |
2 |
| Inosservanza
delle disposizioni sulla sistemazione del carico e dei
passeggeri |
1 |
| Inosservanza
delle disposizioni sul trasporto di persone o cose sui
veicoli a due ruote |
1 |
| Mancato
uso del casco |
6 |
| Mancato
uso delle cinture di sicurezza |
6 |
| Alterazione
del normale funzionamento delle cinture di sicurezza |
5 |
| Mancato
uso delle lenti ove prescritte - Uso del cellulare
durante la guida |
5 |
| Mancato
rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli
autotrasportatori |
2 |
| Mancato
rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli
autotrasportatori o mancato possesso dell'estratto del
registro di servizio o della copia dell' orario di
servizio |
2 |
| Mancata
tenuta degli appositi registri per gli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone o cose |
1 |
| Circolazione
in autostrada o superstrada con veicoli non consentiti |
4 |
| Traino
di veicoli in autostrada |
2 |
| Violazione
delle disposizioni relative alle limitazioni della
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali |
2 |
| Inversione
di marcia in autostrada |
10 |
| Retromarcia
in autostrada |
10 |
| Uso
in autostrada della corsia di emergenza e delle corsie di
accelerazione e decelerazione al di fuori dei casi
consentiti |
10 |
| Violazione
delle disposizioni relative ai comportamenti durante la
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali |
2 |