Buone notizie, o quasi, sui famigerati "bolli"

Per tutti noi che abbiamo conservato con amore, magari senza usarle, moto e auto d' epoca, pagando per anni il bollo, per evitare l'odiosa e vendicativa "radiazione d' ufficio", è da qualche anno in vigore l'esenzione della Tassa di Possesso per i veicoli di interesse storico.

Questa esenzione era tanto attesa, perchè la promessa si trascinava e rinnovava già da molti anni, ma il risultatio ufficiale lo abbiamo solo dal gennaio 2001, perchè tale norma è stata pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2000, come Legge 342 del 21 /12/2000.

Sintetizzando molto il contenuto della legge, non esiste più l'obbligo di pagare la tassa di possesso per i veicoli con più di 30 anni, ma viene forfetizzata in 10,33 € per le moto e 25,82 per le auto, all'anno e solo negli anni in cui decidiamo di usarle.

Per i veicoli di "particolare interesse storico"(sarà l'FMI ad aggiornarne di anno in anno l'elenco), l'esenzione sarà estesa a quelli con 20 anni di "anzianità".

Ed Ecco l'elenco delle Vespe, con meno di trent' anni esentate dal "bollo":

Vespa 125 Primavera, Vespa 125 Primavera ET3, Vespa 125 GT, Vespa 125 GTR, Vespa 125TS, Vespa 125 ETS, Vespa PK S, Vespa 150 Sprint , Vespa 150 Sprint Veloce, Vespa 180 Rally, Vespa 200 Rally, Vespa PX-PE (varie cilindrate e versioni)
prodotte dal 1979 al 1989.

( Questi modelli invece, erano stati in un primo momento inseriti nell' elenco, ma sono state in seguito esclusi in quanto ciclomotori, una assurdità, visto che certo non ne limita il valore storico e collezionistico: Vespa 50 R, Vespa 50 Special, Vespa 50 Elestart, Vespa 50 S )

La tassa di circolazione, che appunto andrà pagata solo se la Vespa viene messa in circolazione, può essere pagata con conto corrente postale, o presso gli altri punti autorizzati. (Ma attenzione: leggi più in basso... )

Sulla causale va scritto: ‘motoveicolo esente dal pagamento della tassa di proprietà ex art. 63 legge 342/2000’.

ATTENZIONE : in alcune regioni viene richiesta l'iscrizione della Vespa al registro storico dell' ASI o FMI.

Non bastasse, capita di ricevere ingiunzioni di pagamento, che si potranno comunque fare annullare presentando copia della carta di circolazione e di iscrizione al registro storico.

Quindi massima attenzione se la Vespa è di interesse storico e ha più di 20 anni, ma non ancora 30. Meglio informarsi al PRA della propria provincia, per assicurarsi di non essere poi beffati dalla burocrazia, con perdite di tempo, denaro e arrabbiature. Forse è il caso di pagare per intero, se si possiede una sola Vespa storica, ma non ancora trentennale.

Le tariffe per il bollo ridotto sono comunque alte, ma è già un piccolo riconoscimento della lodevole opera di conservazione del patrimonio storico culturale, da noi fatta, spesso con grandi sacrifici giustificabili solo dalla nostra grande passione!

Del resto L' Italia era obbligata a rispettare prima o poi, questa Direttiva Europea, speriamo recepisca al più presto anche le altre.

Purtroppo, ad onor del vero, non tutte le Regioni hanno accettato questo pagamento ridotto, commettendo in tal caso, il reato di omissione di atti d' ufficio, per il quale sono state fatte denunce da parte di singoli e associazioni.

Bisogna anche ricordare che la Regione Lombardia, che aveva intrapreso la strada contraria, estendendo l' agevolazione automaticamente a tutti i veicoli con almeno 20 anni, purtroppo nel 2004, è tornata sui propri passi, prevedendo una tassa di proprietà di 20 euro per i veicoli tra i 20 e 30 anni. Ovviamente se sono iscritti alla FMI o ASI, non potrebbe pretendere più dei 10,33 euro.

Bollo motostoriche news (articoli liberamente tratti da "Ruoteclassiche" Marzo 2001"

LA FMI ISTITUISCE UN COMITATO

Ecco la dichiarazione della Fmi a proposito della lista di moto storiche che potranno essere esentate dal bollo avendo compiuto 20 anni. "Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 63 della legge 342/2000, la Federazione Motociclistica Italiana ha deciso di istituire un Comitato Tecnico Moto d'Epoca che dovrà valutare quali motoveicoli di età compresa tra i venti e i trent'anni possano essere definiti di particolare interesse storico e collezionistico e siano quindi da esentare dal pagamento della tassa di proprietà. Per questo lavoro, che sfocerà nella creazione di un elenco, contiamo sulla collaborazione dei registri di marca. Per quanto riguarda i motoveicoli più anziani, quelli che hanno superato i trent'anni, la Fmi è orientata a pronunciarsi sui singoli casi per i quali esistano dubbi sull'effettivo periodo di produzione".

IL MINISTERO PRECISA

il Ministero delle Finanze puntualizza che l'Asi, contrariamente a quanto dichiarato dal suo presidente, l'avvocato Loi, è tenuta a redigere un elenco di modelli di auto con età compresa tra venti e trent'anni che possono beneficiare dell'esenzione automatica del bollo

La legge 342, art.63, concede anche ai veicoli con almeno venti anni, se di particolare interesse storico, di beneficiare dell'esenzione del bollo e dell'IPT ridotta. Il presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, l'avvocato Roberto Loi, in una lettera indirizzata ai club federati, ha spiegato che "nessun elenco deve essere redatto dall'Asi o dalla Fmi in relazione ai veicoli dai 20 ai 30 anni, perché con il comma a, il legislatore ha stabilito che siano l'Asi e la Fmi ad individuarli con propria determinazione; viste le categorie indicate dal legislatore, non è possibile individuare gli stessi cumulativamente. Tale individuazione sarà pertanto dall'Asi effettuata con procedura analoga a quella adottata per il rilascio del certificato di identità che è l'unico sistema per poter classificare autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse collezionistico". Di ben diverso avviso il Ministero delle Finanze, al quale ci siamo rivolti per chiedere se l'interpretazione del presidente dell'Asi fosse corretta. Ecco la risposta, che ci è pervenuta il 7 febbraio: "L'articolo 63 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche dei veicoli e dei motoveicoli, ad eccezione di quelli adibiti ad uso professionale, 'a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione'. Tali veicoli sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Il secondo comma dell'articolo in esame (cioè il numero 63 della legge 342, n.d.r.) prevede poi che il termine è ridotto a venti anni nel caso si tratti di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ai fini dell'individuazione di tali caratteristiche (appunto di particolare interesse storico e collezionistico), la legge fissa alcuni criteri alle lettere a), b), e c) del secondo comma e prevede che l'Asi adotti 'una propria determinazione' annuale, di concerto con la Fmi per i motoveicoli. Al riguardo è stata sollevata la problematica relativa al contenuto dell'atto determinativo dell'Asi, che ha ritenuto che nessun elenco debba essere redatto in relazione ai veicoli tra i venti e i trent'anni e che l'individuazione non debba essere cumulativa ma debba avvenire caso per caso. In merito a tale orientamento dell'Asi non si può non rilevare che la norma fissa dei criteri oggettivi e non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio o certificativo riguardante il singolo veicolo, né è prevista alcuna domanda o richiesta di usufruire del suddetto beneficio da inoltrarsi all'Asi. Né tantomeno in dipendenza della determinazione dell'Asi può essere riscossa alcuna somma di denaro quale diritto di tipo amministrativo o tributo, non risultando alcuna previsione in tal senso e dovendosi dunque ritenere un'eventuale differente prassi direttamente violativa dell'art. 23 della Costituzione. Il contenuto della determinazione dell'Asi sembra dover essere quello di un atto generale che elenca, attenendosi strettamente ai criteri fissati ed alle statuizioni normative, le tipologie delle autovetture di interesse storico e collezionistico, ad esempio per marca, modello e data di costruzione. Ogni altra attività per la fruizione del beneficio è onere del contribuente, il quale dovrà verificare solo se la propria autovettura rientri o meno nelle categorie individuate, senza sottoporla in concreto ad alcun oneroso controllo, ciò anche in ossequio al principio della semplificazione amministrativa, che a partire dalla legge numero 241/90, ha caratterizzato ormai tutti i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, compresi quelli aventi natura tributaria, sol che si consideri, ad esempio, lo Statuto del contribuente".

 

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