Come sappiamo, purtroppo nel nostro Paese, i ciclomotori, quindi le nostre Vespe 50, sono soggetti a rigidissime e restrittive norme del Codice della Strada, che non è stato adeguato alle più tolleranti direttive europee.
Sappiamo benissimo tutti anche, che, da che mondo è mondo, più una norma è restrittiva della libertà, più si cerca di aggirarla e si tende a non rispettarla. Nel caso della Vespa 50, come in tutti i motorini, c' è sempre stata l' abitudine, quasi un fenomeno di costume, di fare qualcosa per superare il bassissimo limite di velocità imposto. Così si effettuano elaborazioni dalle più semplici alle più spinte. Anche questo è un modo di personalizzare la nostra Vespa, ma purtroppo la cosa non è legale e se un tempo, il buon senso, faceva si che si chiudesse un occhio, rispetto appunto a questo fenomeno di costume, oggi, nel paese più tassato e burocratizzato d' Europa, è sempre più raro incontrare tolleranza e comprensione, da parte di chi, probabilmente ha fatto in passato la stessa cosa, ma se ne è dimenticato.
Vale la pena, quindi ricordare, che se veniamo fermati e ci riescono a dimostrare che superiamo i 45KmH o addirittura i 40, per i modelli costruiti prima del 1993, rischiamo, oltre a una multa salata, il sequestro e la confisca della Vespa. Non so fino a che punto possiamo essere ritenuti responsabili di un ciclomotore non rispondente ai vincoli di legge, che abbiamo acquistato usato da un privato e che probabilmente ha passato diversi proprietari, ma è ovvio che non conviene rischiare.Teoricamente, rischieremmo la multa, il sequestro, (al quale dobbiamo immediatamente fare ricorso, per bloccare la confisca dopo 60 giorni e chiedere che il fermo del veicolo venga effettuato presso il nostro domicilio), dovremmo essere lasciati in condizioni di riportare la Vespa alle condizioni originali, e dopo un collaudo che attesti appunto la regolarità, rientrarne appunto in possesso. Purtroppo, come sempre, le leggi vengono applicate e interpretate in modi diversi, dipendenti dai funzionari con cui abbiamo a che fare.
Per questi motivi e per rendere noto a tutti i nostri diritti (pochi, in verità) e i nostri doveri, riporto di seguito vari articoli in proposito, augurando a tutti, di non averne mai bisogno!
Motorini
truccati: codice piu' duro con coloro che truccano i
motorini per aumentare le prestazioni di velocita' oltre i limiti
previsti e per chi circola con un ciclomotore cosi' contraffatto.
E' previsto il fermo amministrativo e la confisca del
ciclomotore se l'irregolarita' persiste.
Il codice diventa invece "piu' buono" con chi lascia il
motorino in sosta vietata: la sanzione, che ora varia da 58.750 a
235.000 lire, scendera' da un minimo di 35.250 a un massimo di
141.000 lire. Arrivano, poi le targhe di prova anche per i
motorini.
Stralcio del Codice Della Strada Italiano riferito ai CICLOMOTORI(differisce dalle direttive europee) | |||
Art. 52
Ciclomotori. 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h; c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. 2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci; la massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa -, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. 3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli. Art. 53 Motoveicoli. 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; c) motoveicoli per trasporto
promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente; la lettera g) ai "motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature".
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Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione ed omologazione Tutti i veicoli a motore devono essere sottoposti ad accertamenti sui dati di identificazione e sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche alle prescrizioni contenute nel codice.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive
e funzionali previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e
da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm cubi,
tale accertamento è limitato al solo motore. Art. 97 Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all'articolo 76; b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. 2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo stato. 3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta. 4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà. 5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 (? 62,59) a lire 484.400 (? 250,38). Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52. 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19). 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19). 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19). 9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 (? 1.549,37) a lire 12.000.000 (? 6.197,48). 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 (? 18,78) (? 18,78) a lire 145.440 (? 75,11). 11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 (? 62,59) a lire 484.800 (? 250,38). Alla stessa sanzione è soggetto l'intestatario del contrassegno. 12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19). 13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'articolo 102. 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art.171. Uso del casco protettivo
per gli utenti di veicoli a due ruote 1. È fatto obbligo
durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero
dei trasporti: (Art. 200 Cod. Str) Contestazione - Verbale di accertamento. 1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione. 2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso. (Art. 213 Cod. Str.) Sequestro del veicolo. 1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro. 2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia. 3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato. 5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo seque strato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale. 6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative. 7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571 . 8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato. Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate. 1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano. 2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati. Art. 396 (Art. 214 Cod. Str.) Fermo amministrativo del veicolo. 1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, commi 1 e 7, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394. 2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa è effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo è custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale. Appendice I - Art. 198 (Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori) 1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori di cui all'articolo 198 sono le seguenti: a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore. b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm. c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressochè costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili. d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio. e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio. f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore. g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse. h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile. i) Sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile portante della sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il ciclomotore a tre ruote devono essere disponibili, nell'eventuale cabina di guida, una larghezza libera di almeno 0,60 m ed una sella o sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 m. Appendice VII - Art. 233 (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile, (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio. 2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il nume ro si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.
Erogazione del servizio : Ricorso :
Documentazione :
Il Prefetto decide entro 1-2 giorni. Normative : |
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