Come sappiamo, purtroppo nel nostro Paese, i ciclomotori, quindi le nostre Vespe 50, sono soggetti a rigidissime e restrittive norme del Codice della Strada, che non è stato adeguato alle più tolleranti direttive europee.

 

Sappiamo benissimo tutti anche, che, da che mondo è mondo, più una norma è restrittiva della libertà, più si cerca di aggirarla e si tende a non rispettarla. Nel caso della Vespa 50, come in tutti i motorini, c' è sempre stata l' abitudine, quasi un fenomeno di costume, di fare qualcosa per superare il bassissimo limite di velocità imposto. Così si effettuano elaborazioni dalle più semplici alle più spinte. Anche questo è un modo di personalizzare la nostra Vespa, ma purtroppo la cosa non è legale e se un tempo, il buon senso, faceva si che si chiudesse un occhio, rispetto appunto a questo fenomeno di costume, oggi, nel paese più tassato e burocratizzato d' Europa, è sempre più raro incontrare tolleranza e comprensione, da parte di chi, probabilmente ha fatto in passato la stessa cosa, ma se ne è dimenticato.

Vale la pena, quindi ricordare, che se veniamo fermati e ci riescono a dimostrare che superiamo i 45KmH o addirittura i 40, per i modelli costruiti prima del 1993, rischiamo, oltre a una multa salata, il sequestro e la confisca della Vespa. Non so fino a che punto possiamo essere ritenuti responsabili di un ciclomotore non rispondente ai vincoli di legge, che abbiamo acquistato usato da un privato e che probabilmente ha passato diversi proprietari, ma è ovvio che non conviene rischiare.Teoricamente, rischieremmo la multa, il sequestro, (al quale dobbiamo immediatamente fare ricorso, per bloccare la confisca dopo 60 giorni e chiedere che il fermo del veicolo venga effettuato presso il nostro domicilio), dovremmo essere lasciati in condizioni di riportare la Vespa alle condizioni originali, e dopo un collaudo che attesti appunto la regolarità, rientrarne appunto in possesso. Purtroppo, come sempre, le leggi vengono applicate e interpretate in modi diversi, dipendenti dai funzionari con cui abbiamo a che fare.

Per questi motivi e per rendere noto a tutti i nostri diritti (pochi, in verità) e i nostri doveri, riporto di seguito vari articoli in proposito, augurando a tutti, di non averne mai bisogno!

Motorini truccati: codice piu' duro con coloro che truccano i motorini per aumentare le prestazioni di velocita' oltre i limiti previsti e per chi circola con un ciclomotore cosi' contraffatto. E' previsto il fermo amministrativo e la confisca del ciclomotore se l'irregolarita' persiste.
Il codice diventa invece "piu' buono" con chi lascia il motorino in sosta vietata: la sanzione, che ora varia da 58.750 a 235.000 lire, scendera' da un minimo di 35.250 a un massimo di 141.000 lire. Arrivano, poi le targhe di prova anche per i motorini.

Stralcio del Codice Della Strada Italiano riferito ai CICLOMOTORI(differisce dalle direttive europee)
Art. 52 Ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente.

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci; la massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa -, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53 Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

2. La lettera f) dell'articolo 53 del codice della strada si riferisce ai "motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo";

la lettera g) ai "motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature".

Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione
Tutti i veicoli a motore devono essere sottoposti ad accertamenti sui dati di identificazione e sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche alle prescrizioni contenute nel codice.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm cubi, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo Omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.

Art. 97 Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all'articolo 76;

b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione.

2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo stato.

3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.

4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 (? 62,59) a lire 484.400 (? 250,38). Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19).

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19).

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19).

9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 (? 1.549,37) a lire 12.000.000 (? 6.197,48).

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 (? 18,78) (? 18,78) a lire 145.440 (? 75,11).

11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 (? 62,59) a lire 484.800 (? 250,38). Alla stessa sanzione è soggetto l'intestatario del contrassegno.

12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 (? 31,30) a lire 242.400 (? 125,19).

13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'articolo 102.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art.171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
La norma è stata modificata dalla legge 7/12/1999, n. 472. che ha esteso l'obbligo dell'uso del casco anche ai ciclomotoristi maggiorenni. Originariamente tale obbligo era previsto solo per i motociclisti ed i passeggeri di motocicli e per i soli ciclomotoristi minorenni.

1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli;
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.

2.
Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

3.
Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.

5.
I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(Art. 200 Cod. Str) Contestazione - Verbale di accertamento.

1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

(Art. 213 Cod. Str.) Sequestro del veicolo.

1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente.

Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.

2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.

3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.

4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.

5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo seque strato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode.

Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.

6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative.

7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571 .

8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato.

Art. 395

(Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate.

1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano.

2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.

Art. 396

(Art. 214 Cod. Str.) Fermo amministrativo del veicolo.

1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, commi 1 e 7, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394.

2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa è effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo è custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale.

Appendice I - Art. 198 (Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori)

1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori di cui all'articolo 198 sono le seguenti:

a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.

b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm. c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressochè costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.

d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.

g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.

h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.

i) Sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile portante della sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il ciclomotore a tre ruote devono essere disponibili, nell'eventuale cabina di guida, una larghezza libera di almeno 0,60 m ed una sella o sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 m.

Appendice VII - Art. 233 (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)

1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile, (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice.

Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.

2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il nume ro si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.

Articolo 213 del codice della strada
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. 2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento. 3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. 4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. 5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo puo' essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non e' stata soddisfatta, nonch‚ delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale e' restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. 6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. 7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
RICORSI AVVERSO SEQUESTRI AMMINISTRATIVI DI CICLOMOTORI

Erogazione del servizio :
Il sequestro del ciclomotore può avvenire per mancanza di copertura assicurativa o a causa delle modifiche tecniche apportate allo stesso. Quest'ultima ipotesi comporta la confisca del mezzo che viene disposta dal Prefetto, insieme al pagamento di una sanzione.


Ricorso :
Il ricorso può essere presentato dal proprietario o dal conducente del ciclomotore al Prefetto entro 60 giorni decorrenti dalla contestazione violazione o notificazione del verbale con, eventualmente, allegata la documentazione ritenuta necessaria.
Il Prefetto decide entro 60 giorni dal termine dell’istruttoria della pratica.


Documentazione :
L’istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria indicata nel verbale, che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  2. certificato assicurativo del ciclomotore per almeno 6 mesi.

Il Prefetto decide entro 1-2 giorni.


Normative :
- Legge 24.11.1981 n. 689
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 97, comma 6, e art. 193 (Nuovo codice della strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495


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